Whistleblowing: cosa accade il 15 Luglio

Il D.Lgs. 24/2023 ha recepito nel nostro paese la Direttiva UE 2019/1937 in tema di whistleblowing volta a favorire l’emersione di illeciti commessi all’interno di soggetti del settore pubblico e del settore privato attraverso il riconoscimento di un vero e proprio diritto di segnalazione specificamente tutelato dall’ordinamento giuridico.

Il whistleblower, ossia la persona che segnala o divulga le violazioni rilevanti, può essere:

  • un dipendente pubblico;
  • un lavoratore subordinato di soggetto del settore privato;
  • un lavoratore autonomo, un collaboratore, libero professionista e consulente che svolge la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • un volontario o tirocinante;
  • un azionista o persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Il 15 Luglio, cosa accade?

Il D.Lgs. 24/2023, che tutela le persone che segnalano violazioni della normativa nazionale ed europea, è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni, ivi previste, avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023, con una deroga per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati non superiore a 249 per i quali, infatti, l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna avrà effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023. La violazione di tali obblighi inerenti all’istituzione del canale interno e alla definizione delle relative procedure in conformità alla normativa può comportare l’applicazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dei soggetti responsabili.

Cosa prevede la normativa

Il D.Lgs. 24/2023 raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione, interni ed esterni all’organizzazione, e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che del settore privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata ad una maggiore protezione, in termini di riservatezza e divieto di ritorsioni, del whistleblower che segnala, divulga pubblicamente o denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, gli illeciti di cui sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo, nei limiti e con le modalità indicate nel Decreto. Le violazioni oggetto di segnalazione, ai sensi della normativa, devono essere comportamenti, atti od omissioni, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e possono interessare sia normative nazionali sia europee.

Come avvengono le segnalazioni di whistleblowing

Le segnalazioni di violazioni rilevanti secondo il diritto nazionale ed europeo possono essere inoltrate dal whistleblower attraverso i canali interni all’organizzazione in cui si ritiene commesso l’illecito/la violazione, secondo le modalità definite nella relativa procedura adottata dall’ente.

Inoltre, ove ricorrano determinate condizioni (es. ente pubblico, ente del settore privato con più di 50 dipendenti o operante in settori c.d. sensibili a livello europeo), e siano presenti i necessari presupposti di legge, tali illeciti/violazioni potranno essere segnalati anche con il canale esterno dell’ANAC oppure mediante divulgazione pubblica, oltre alla denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile. Ad esempio, è possibile fare una segnalazione esterna all’ANAC se il canale di segnalazione interna non è attivo o non è conforme alle prescrizioni di legge o quando la segnalazione interna è già effettuata senza che la stessa abbia avuto seguito.

Quali sono le sanzioni?

Il D.Lgs. 24/2023 prevede l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per comportamenti illeciti in materia di whistleblowing applicabili dall’ANAC, oltre all’obbligo per le aziende dotate di un Modello 231 di introdurre nel relativo sistema disciplinare specifiche sanzioni per gli stessi comportamenti.

In particolare l’ANAC può applicare una sanzione da 10 mila a 50 mila euro quando accerta:

  • che sono state commesse ritorsioni o che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza;
  • che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme alla normativa, o che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Inoltre l’ANAC può comminare una sanzione da 500 a 2.500 euro nei confronti di colui che abbia effettuato una segnalazione infondata di cui sia accertata la responsabilità, a titolo di diffamazione o calunnia, nei casi di dolo e colpa grave (salvo che il soggetto sia già stato condannato penalmente, anche in primo grado).

Conclusione

La nuova disciplina sul whistleblowing rappresenta un importante cambiamento a livello nazionale in quanto:

  • si uniformano le misure di protezione a favore del segnalante;
  • si ampliano i contenuti di ciò che può essere segnalato;
  • si riconoscono più canali di segnalazione;
  • si rafforza, anche sotto il profilo sanzionatorio, il ruolo dell’ANAC.